Con la circolare n. 126 del 07/08/2013, l’INPS interviene a dirimere la diatriba tra Consulenti del lavoro e Tributaristi in ordine alla possibilità per questi ultimi di gestire rapporti di lavoro parasubordinati (associati in partecipazione, co.co.pro., ecc.), sempre di difficile classificazione.

L’Istituto previdenziale, con la pronuncia in commento, ha infatti, cassato la tesi dell’Ordine guidato da Marina Calderone, secondo cui dovevano essere ricondotte nell’alveo delle materie riservate ai consulenti dalla legge n.12/1979, anche le prestazioni equiparate al lavoro dipendente ai fini fiscali, seppur non propriamente riconducibili al lavoro dipendente, come le collaborazioni continuative, inquadrate a livello previdenziale appunto per la loro connotazione parasubordinata nella Gestione Separata Inps, di cui alla legge 335/95.

Considerando la rilevanza numerica della fattispecie, per le nuove professioni non ordinistiche, si tratta indubbiamente di una nuova importante opportunità di sviluppo, dopo il riconoscimento della possibilità di operare ai fini previdenziali ed assicurativi per conto di artigiani e commercianti.

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