Con il provvedimento direttorio dello scorso 31/01, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato il modello Unico Persone Fisiche 2014, da usare per dichiare al fisco i redditi percepiti nell’anno appena concluso, dai soggetti titolari di redditi di impresa e da coloro che non rientrano nella casistica di utilizzo del 730.
Infatti, devono per obbligo di legge, utilizzare la dichiarazione unificata, i contribuenti che:
– nel 2013 hanno percepito redditi di impresa, arte o professione, anche in forma partecipativa, per i quali si è obbligati al possesso della partita Iva (sono esclusi ad esempio i co.co.pro., le prestazioni accessorie, ecc.);
– sono tenuti a presentare la denuncia annuale Iva, Irap o dei sostituti di imposta (770/2014);
– devono presentare il modello per conto di un defunto in qualità di eredi;
I soggetti di cui al punto 2, possono però inviare la dichiarazione Iva in via autonomo rispetto ad Unico già dal mese di febbraio, per utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso l’eventuale eccedenza di imposta o per godere dall’esonero della predisposizione della comunicazione annuale Iva.
Il modello nella generalità dei casi deve essere compilato e trasmesso esclusivamente in modalità telematica, utilizzando le specifiche tecniche e gli strumenti software messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, previa registrazione ai servizi online Entratel o Fisconline, sia avvalendosi di intermediari abilitati sia per proprio conto.
I residui casi di utilizzo della forma cartacea (ammessa solo per le persone fisiche non titolari di redditi di impresa) da consegnarsi presso gli uffici postali, riguardano i contribuenti che pur avendo i requisiti per compilare il 730, non possono presentare questo modello o che devono allegarvi quadri del modello Unico per particolari situazioni (quadro RW, Investimenti e attività finanziarie all’estero, Monitoraggio, IVIE/IVAFE).
Normalmente il modello Unico va presentato entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di riferimento (Unico 2014, redditi 2013 entro il 30/09/2014), anche se sovente l’Amministrazione finanziaria concede dei prolungamenti del termine. Tale scadenza non va confusa con quella per il versamento delle imposte sul reddito, sia a saldo sia in acconto, di norma coincidente con il 16/06 (16/07 in caso di differimento di 30 gg).
La comunicazione si considera validamente presentata anche nei casi di ritardo inferiore a 90 giorni (ovvero entro il 31/12 dell’anno), pagando un decimo della sanzione ordinaria (ovvero 25€) con il modello F24. Fuori tale soglia di tolleranza invece, l’invio tardino non può essere più essere sanato e la dichiarazione si considera omessa, con l’applicazione delle sanzioni connesse.
Le maggiori novità per quest’anno, oltre un vistoso restiling grafico riguardano in sintesi:
– l’aumento delle detrazioni d’imposta per prole a carico fino a 950€ per ciascun figlio maggiore di tre anni ed a 1.220€ per quelli minori di tre anni. Tali importi sono elevati di 400€ in caso di disabilità;
– la proroga delle detrazioni del 50% per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio. Da quest’anno è possibile detrarre nella medesima misura anche gli importi, nel limite di 10mila euro, sostenuti per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile in ristrutturazione. Analogamente, è stata estesa al 31/12/2013 ed elevata al 65%, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico sugli edifici o per l’adozione di sistemi antisismici;
– è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato mentre sono aumentate al 24% quelle concesse ad ONLUS e partiti politici;
– l’imposta sostitutiva sulle locazioni abitative a canoni concordati (cedolare secca) è ridotta al 15% e di contro è abbattuta al 5% la deduzione forfetaria del canone per i fabbricati concessi in affitto senza opzione per la tassazione piatta;
– il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati soggetti ad Imu, siti nello stesso comune nel quale si trova la prima casa, assoggettati all’Imu, concorre al reddito complessivo Irpef al 50% della rendita.
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Complimenti per il sito “collega”!
Un saluto e buon lavoro!