Con la pubblicazione del D.lgs. n. 159/2015 derubricato “Misure per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”, i contribuenti debitori nei confronti di Equitalia spa avranno più possibilità per dilazionare le proprie pendenze con la società di riscossione.
Infatti, le nuove norme prevedono che, a partire dal 22 ottobre 2015, in caso di decadenza da una rateizzazione già concessa per mancato pagamento di cinque rate è possibile richiedere un nuovo piano di rateizzazione e riprendere i pagamenti, saldando anche fuori termine le rate scadute.
Anche per quanti non hanno rispettato i piani di pagamento frazionato tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015 si può richiedere una nuova dilazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, delle somme non versate. Per sfruttare l’opportunità, però bisogna presentare una specifica domanda entro il 21 novembre p.v., utilizzando i modelli disponibili presso gli sportelli di Equitalia e, sul sito www.gruppoequitalia.it, nella sezione Rateizzazione – Modulistica, presente nell’Area cittadini e nell’Area imprese. Il nuovo piano, però, non è prorogabile e viene meno in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Novità anche per coloro che hanno ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa: in questa fattispecie è concesso interrompere i pagamenti delle rate per tutta la durata del provvedimento e, allo scadere della sospensione, eventualmente richiedere la rateizzazione del debito residuo fino a un massimo di 72 rate.
Riepilogando brevemente, quindi le possibilità dilatorie sono:
– per debiti fino a 50 mila euro, si può presentare una richiesta di dilazione del debito complessivo per un massimo di 72 rate (piano ordinario), senza allegare alcuna documentazione. L’importo minimo di ogni rata è 50 euro;
– per le somme superiori a 50 mila euro, fermo restando il massimo di 72 rate, il debitore dovrà documentare la comprovata difficoltà legata alla congiuntura economica;
– in caso di di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:
1) per le ditte individuali: quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee;
2) per le altre imprese: quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. Inoltre l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1;
è possibile accedere ad un piano di pagamento straordinario fino a 120 rate, quantificate secondo i paramentri del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.
In ognuna delle possibilità descritte, per il buon esito della procedura, ci si può rivolgere ad intermediari abilitati o recarsi presso gli sportelli della società.
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