In considerazione della situazione di emergenza verificatasi a seguito dell’evento sismico del 24 agosto 2016, col presente lavoro si vuole offrire una panoramica di insieme sui possibili benefici riconosciuti dalla normativa vigente a chi presta opere in favore delle popolazioni coinvolte dal sisma, analizzando i permessi compensativi per il volontariato, le deduzioni di imposta per liberalità e le altre misure fiscali di favore.
1- I permessi per attività di protezione civile.
Premesso che la novella di seguito, trova applicazione solo nei confronti degli aderenti alle organizzazione di volontariato di protezione civile iscritte nei registri regionali nonché negli appositi elenchi o albi di protezione civile, di cui all’art. 1 D.P.R. 8.2.2001, n. 194, qualunque lavoratore dipendente che rivesta la qualifica di volontario della protezione civile può partecipare agli interventi di soccorso e assistenza per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell’anno, elevabili su autorizzazione dell’Agenzia di Protezione civile in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, fino a 60 giorni continuativi e 180 giorni nell’anno. Tra gli interventi riconosciuti vi sono anche quelli di preparazione e di addestramento connessi alle procedure di soccorso (art. 9 D.P.R. 8.2.2001, n. 194).
Per tutti i suddetti periodi, il lavoratore avrà diritti a tutti gli emolumenti contrattuali ed alle tutele previdenziali ed assistenziali di legge, che saranno anticipati dal datore di lavoro, che ove ne faccia domanda entro i 2 anni successivi alla conclusione dell’intervento, avrà diritto al rimborso della retribuzione versata al lavoratore legittimamente impegnato come volontario (con esclusione della contribuzione previdenziale), presentando istanza all’autorità di protezione civile territorialmente competente.
2 – I permessi giornalieri per i donatori di sangue
Ai lavoratori subordinati che cedano presso i centri autorizzati dal Ministero della Sanità il proprio sangue gratuitamente, con un prelievo minimo di 250 grammi, spetta un riposo giornaliero retribuito dall’Inps.
Come per la maggior parte delle prestazioni assistenziali dell’Ente, anche questa viene anticipata dal datore di lavoro nel cedolino paga (previa visione della documentazione medica attestante la donazione) e corrisponde alla retribuzione delle ore non lavorate comprese nella giornata di riposo riconosciuta.
3 – Agevolazioni fiscali varie
Sebbene l’ordinamento tributario preveda una specifica detrazione fiscale per le liberalità connesse ad eventi sismici, applicando le regole generali, è possibile ricavare varie possibili opzioni incentivanti in materia, qui di seguito sommariamente riepilogate:
- Detrazione al 19% per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite: Onlus, organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro, fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.
- Detrazione al 19% per le erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni.
- Detrazione al 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d’istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, all’edilizia scolastica e universitaria. La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
- Detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
- Credito di imposta (Art bonus) per gli interventi a sostegno di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
Ai fini della detrazione d’imposta, agli importi fissati dal decreto – che, secondo quanto previsto dalla Stabilità 2016, dovranno essere aggiornati con Dm entro il 31 dicembre di ogni anno – va aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio (articolo 3 della legge 549/1995).
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