Con il lavoro accessorio si è inteso regolamentare quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma caratterizzate da un limite prettamente economico e dal pagamento attraverso dei voucher.
Si tratta perlopiù di quelle attività lavorative che potrebbero collocarsi al di fuori della legalità, nell’ottica di una maggiore tutela del lavoratore.
Per contratto di lavoro accessorio si intende l’insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7.000 netti (€9.333 lordi) nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
Qualora il committente sia un imprenditore o un professionista le prestazioni di lavoro accessorio rese a loro favore non possono eccedere il limite di € 2.000 netti (€ 2.666 lordi) nell’anno civile per ciascun lavoratore.
Il Decreto Legislativo n. 81/2015 ha confermato  il venire meno così della caratteristica dell’occasionalità – già eliminata dal Decreto Legge 76/2013 – e la possibilità che il lavoro accessorio possa essere usato per qualsiasi tipo di attività.
Il lavoro accessorio si utilizza, quindi, in diversi ambiti: agricolo, commerciale, turistico, dei servizi, della Pubblica Amministrazione, rispettando comunque i vincoli di contenimento delle spese di personale previsti dalla normativa di settore, oppure, dai patti di stabilità interni.
I percettori di cassa integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, potranno lavorare con contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di € 3.000 netti  (pari a €4.000 lordi). Tale limite per l’anno 2015, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1° gennaio 2015 al 24 giugno 2015. L’INPS è incaricato a detrarre la contribuzione figurativa dalle misure di sostegno, conguagliando con gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio.
Per specifiche categorie di soggetti in stato di disabilità, detenzione, tossicodipendenza e per i beneficiari di ammortizzatori sociali è prevista la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio, secondo una regolamentazione speciale che sarà individuata da un apposito decreto ministeriale.
Per il lavoratore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato.
I compensi percepiti con il lavoro accessorio concorrano alla determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Il pagamento della prestazione occasionale di tipo accessorio avviene attraverso i cosiddetti voucher (o buoni lavoro) che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL.
Le aziende agricole che superano 7.000 € di fatturato l’anno possono ricorrere al lavoro accessorio soltanto per le attività di carattere stagionale e utilizzare soltanto tre tipologie di prestatori: i pensionati, gli studenti tra i 16 e i 25 anni nei periodi di vacanza, iscritti ad un ciclo scolastico o universitario e, anche per il 2014, i percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
Nel settore agricolo, il lavoro accessorio si applica:

– alle attività lavorative occasionali di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani under25. Per questi ultimi è necessario che l’attività sia compatibile con gli impegni scolastici, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, mentre potranno essere svolte in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitari;
– alle attività agricole svolte a favore di piccoli produttori agricoli (aziende agricole cha hanno un volume d’affari non superiore a € 7.000) che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

In generale,  è vietato ricorrere al lavoro accessorio per l’esecuzione di appalti di opere o servizi. In un prossimo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 25 dicembre 2015, saranno individuate specifiche deroghe.

I voucher
I voucher o buoni lavoro costituiscono un particolare sistema per il pagamento delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio che incorporano il compenso per la prestazione di lavoro, la copertura INAIL e il versamento dei contributi previdenziali all’INPS.

Il valore nominale di un buono lavoro è di 10 euro e tale importo è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni (7%) e di un compenso al concessionario per la gestione del servizio, del 5%.

Il valore netto del voucher, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore, è pari a 7,50 euro. E’, inoltre, disponibile un buono “multiplo”, del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili e un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili. Il valore netto del buono “multiplo” da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.
In attesa dell’emanazione del decreto previsto dal Decreto Legislativo n.81/2015 il valore nominale del buono orario è fissato ancora in 10  euro, fatto salvo nel settore agricolo dove è pari all’importo della retribuzione oraria delle
prestazioni  di natura subordinata  individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni  sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La norma ha, inoltre, disciplinato che i buoni lavoro devono essere:

  • orari
  • numerati progressivamente
  • datati.

La Circolare n.4/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa che, pur se il compenso per lavoro accessorio è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, può concorrere alla determinazione del reddito annuo necessario per ottenere il permesso di soggiorno, ricordando che tale reddito dovrà essere superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
La circolare n.4 precisa inoltre che il criterio per la determinazione del compenso del lavoratore accessorio si misura sulla prestazione oraria per evitare che con un singolo voucher da 10 euro si possano retribuire più ore, mentre una singola ora di lavoro accessorio potrà essere retribuita anche con più voucher.
Il superamento del limite quantitativo relativo al compenso e quello relativo alla durata possono trasformare il contratto di lavoro accessorio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Dal giorno successivo all’acquisto dei Buoni Lavoro e prima dell’inizio della prestazione, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS il proprio codice fiscale/partita IVA, la tipologia di committente/di attività, i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d’inizio e fine della prestazione (indicando i giorni o periodi di effettiva prestazione). La comunicazione può avvenire:

  • telefonando al Contact Center INPS-INAIL 803164 gratuito da rete fissa (o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico);
  • collegandosi al sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Accessorio;
  • andando personalmente in una sede INPS.

L’operazione di comunicazione è indispensabile per l’attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi e vale per l’assicurazione antiinfortunistica a fini INAIL; la mancata comunicazione comporta l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010.

Fonte: cliclavoro.gov.it