Come ogni gennaio, le novità fiscali e previdenziali imperversano. Vediamo nel dettaglio le principali disposizioni in tema di contratti e pensioni in vigore dal primo dell’ anno.

1 – Assunzione disabili
Dal 1° gennaio 2018 le aziende con almeno 15 dipendenti computabili dovranno assumere un disabile entro i successivi 60 giorni senza poter attendere una nuova assunzione. Viene meno, infatti, il regime di gradualità previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 68/1999.

2 – Bonus 80€
Dal 2018 si estende l’ambito di applicazione del bonus mensile da 80 euro a sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti. Grazie a una modifica apportata all’articolo 13, comma 1-bis del Tuir, la soglia di reddito che garantisce il cosiddetto bonus Renzi passa da 24mila a 24.600 euro per arrivare, attraverso un sistema di dècalage, fino a un massimo di 26.600 euro contro i 26mila precedenti. Restano esclusi dal bonus gli incapienti, i pensionati e i contribuenti con redditi diversi da lavoro dipendente.

3 – Incentivi occupazione giovani
Contributi previdenziali ridotti del 50% – esclusi i premi Inail – per i datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2018 assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti soggetti con meno di 35 anni (30 anni dal 2019) i quali non abbiano avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Fa eccezione il caso di assunzione di un lavoratore con precedente contratto di apprendistato presso un altro datore di lavoro e non confermato da quest’ultimo. L’agevolazione si applica anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine. La riduzione, applicata su base mensile, potrà avere una durata massima di 36 mesi con riduzione degli oneri contributivi fino a 3mila euro su base annua. Lo sgravio contributivo sale al 100% in caso di assunzioni di giovani delle regioni del Mezzogiorno, grazie alla proroga di un anno del Bonus Sud, di studenti in alternanza e di apprendisti di primo e secondo livello. Per beneficiare dello sgravio l’impresa non dovrà aver effettuato licenziamenti nella stessa unità produttiva sei mesi prima dell’assunzione del giovane e non dovrà licenziare il neoassunto nei sei mesi successivi o un lavoratore con la stessa qualifica impiegato nella stessa unità produttiva. Nel caso in cui il contratto si interrompa prima di 36 mesi, le mensilità residue sono utilizzabili da un altro datore di lavoro che assuma nuovamente lo stesso lavoratore e senza la necessità del requisito anagrafico.

4 – Innalzamento età previdenziale
Per accedere alla pensione di vecchiaia nel 2018 saranno necessari 66 anni e 7 mesi di età. Spariscono i requisiti ridotti ancora in vigore quest’anno per le donne dipendenti del settore privato e per le lavoratrici autonome. Sale di dodici mesi, arrivando a 66 anni e 7 mesi, il requisito minimo per l’assegno sociale. Da questa parificazione sono esclusi gli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti, che hanno requisiti differenziati.

5 – App dimissioni online
Dal 2 gennaio 2018 è disponibile l’app “Dimissioni Volontarie” messa a disposizione per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Infatti come è noto, a seguito delle riforme introdotte con il Jobs Act a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate solo in modalità esclusivamente telematica. Il nuovo strumento potrà essere usato dai cittadini registrati al sistema Spid o dagli intermediari abilitati.

6 – Rinvio L.u.l. telematico
Il comma 1154 della Legge di Bilancio 2018 – approvata dal Senato in via definitiva il 23 dicembre 2017 – fa slittare l’obbligo di trasmissione telematica dei dati del Libro unico del lavoro al 1° gennaio 2019.

7 – Credito Formazione 4.0
Dal 1° gennaio 2018 concesso un credito d’imposta a tutte quelle imprese che effettuano spese di attività di formazione. Il credito d’imposta è del 40% da calcolare sulle spese relative al solo costo aziendale sostenuto per le spese del personale nel periodo in cui lo stesso è occupato in attività di formazione finalizzata ad acquisire o consolidare conoscenze riferite alle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.

8 – Aumento esenzione prestazioni dilettantistiche
Dal 1° gennaio 2018 le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore, complessivamente nel periodo d’imposta, a 10mila euro (fino al 2017 era 7.500).

 

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