La scorsa legge di Stabilità ha introdotto per l’anno 2018 il cosiddetto “Bonus Pubblicità” che prevede un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali rispetto al 2017 per le p.m.i..
1 – Che cos’è
Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Il credito d’imposta spetta anche in relazione agli investimenti effettuati, esclusivamente sulla stampa (anche online), dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.
2 – Come richiedere il bonus
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:
- la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018. Per il 2017 va presentata quindi esclusivamente la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
3 – Quando presentare la domanda
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sono presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite gli intermediari abilitati.
Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2018, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.
Entro gli stessi termini va presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per gli investimenti effettuati nell’anno 2017.
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2018 va presentata invece dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2019.
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