Via libera all’indicazione nella dichiarazione dei redditi delle somme erroneamente trattenute sui compensi/ricavi dei contribuenti che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio
Le ritenute d’acconto applicate nel 2012 sui compensi di chi rientra nel regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”), possono essere scomputate nel modello Unico Pf 2013, purché regolarmente certificate dal sostituto d’imposta.
Con la risoluzione n. 55/E del 5 agosto, l’Agenzia delle Entrate estende a tutte le ritenute la soluzione già adottata per quelle fatte – nella misura del 4% – sui bonifici relativi a lavori di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico (risoluzione n. 47/2013). In quella occasione, infatti, fu data la possibilità ai contribuenti “nuovi minimi” di recuperare le ritenute erroneamente subite, in alternativa all’istanza di rimborso ex articolo 38 del Dpr n. 602/1973, attraverso la loro esposizione in dichiarazione.
Tale strada è stata ora “aperta” anche alle altre tipologie di ritenute, ad esempio quelle sui compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime, sui compensi erogati nel 2012 e relativi a fatture emesse negli anni precedenti con applicazione della ritenuta prevista dal precedente regime dei “minimi” oppure sulle indennità di maternità corrisposte dalle Casse di previdenza e dall’Inps.
Per lo scomputo diretto in Unico Pf 2013, precisa la risoluzione, andrà riportato il codice 1 nel campo “situazioni particolari” del frontespizio del modello. Le ritenute subite potranno essere scomputate o dall’imposta sostitutiva (quadro LM, rigo LM13) o dall’Irpef ordinaria (quadro RN, rigo RN32, colonna 4). L’ammontare delle ritenute complessivamente subite sui ricavi e/o compensi relativi al regime dei “nuovi minimi” andrà indicato nella colonna 2 del rigo RS33 (esclusivamente nel primo modulo del quadro RS), senza compilare la colonna 1.
Fonte: FiscoOggi.it
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