Le imposte dirette colpiscono direttamente la ricchezza dell’individuo (reddito o patrimonio) ed essendo proporzionali alla ricchezza stessa, determinano un effetto ridistributivo del reddito e hanno un gettito continuo. La prima distinzione che occorre fare riguarda la differenza esistente tra imposte e tasse. Mentre le tasse servono a coprire il costo di un servizio (es. tassa per la raccolta dei rifiuti), le imposte sono correlate alla ricchezza prodotta e il loro pagamento non è legato al godimento di un beneficio specifico.

Gli elementi base dell’imposta sono:

– il presupposto: il verificarsi di un fatto economico che determina gli obblighi tributari;

– il soggetto attivo: l’Ente che, in base a precise disposizioni di legge, può riscuotere determinati tributi da lui stesso istituiti;

– il soggetto passivo: è colui che (persona fisica o giuridica) deve pagare l’imposta;

– l’ oggetto: è ciò che viene sottoposto all’imposta;

– la base imponibile: è la quantità della ricchezza (monetizzata) su cui viene calcolata l’imposta;

– l’ aliquota: è la percentuale mediante la quale si determina l’imposta dovuta.

Imposta sul reddito delle persone fisiche

L’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) è l’imposta diretta che procura allo Stato il maggior gettito fiscale.E’ un’imposta personale e progressiva: personale in quanto colpisce il reddito delle persone fisiche, progressiva in quanto all’aumentare del reddito aumenta l’aliquota da applicare sulla base di scaglioni prefissati. La base imponibile è costituita dal reddito, intendendo per “reddito” qualsiasi elemento di ricchezza proveniente da lavoro dipendente ed assimilato (pensioni, indennità di disoccupazione, cassa integrazione), da lavoro autonomo, da capitale investito, da partecipazioni in società, da redditi fondiari e da redditi diversi.

I redditi da lavoro dipendente sono tassati con una ritenuta alla fonte a titolo di acconto in busta paga con cadenza mensile: a fine anno, tenuto conto di tutti i redditi percepiti, si procede al conguaglio tra quanto ancora dovuto e quanto già versato a titolo di acconto.

I redditi di lavoro autonomo sono quelli percepiti per l’esercizio di arti e professioni. Il reddito che deriva da lavoro autonomo viene determinato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute per l’esercizio del proprio lavoro durante il periodo d’imposta, meno quanto già versato a titolo di acconto.

Il reddito di impresa è quello che deriva dall’esercizio di imprese commerciali (tra le quali sono comprese ai fini fiscali anche le attività agricole) ed è costituito dal risultato del conto economico dell’esercizio o stabilito in via forfettaria per le piccole imprese. Il contribuente è obbligato a versare un acconto sull’imposta che risulterà dovuta a fine esercizio, versamento che avviene nei mesi di giugno e novembre dello stesso anno in cui i redditi sono percepiti e si basa sui redditi dell’anno precedente.

Nel caso l’impresa sia una ditta individuale, il reddito è imputato al titolare.

Nelle società di persone (Snc o Sas), il reddito sarà imputato ai soci in proporzione alla quota da ciascuno posseduta anche se non vengono distribuiti utili: il reddito d’impresa viene sommato al reddito personale dei soci e la tassazione viene calcolata sulla somma dei due redditi.

Per i redditi da capitale (interessi su titoli, conti correnti e depositi, dividendi su azioni), si ha un trattamento particolare: per le persone fisiche non imprese è stata prevista una tassazione alla fonte con ritenuta definitiva, mentre per le imprese è prevista una esenzione parziale di questi redditi (il 60% è esente). Le aliquote sono due: il 27% sugli interessi di c/c e depositi e sui proventi di obbligazioni emesse da società quotate in borsa; il 12,50% sugli altri proventi (interessi di titoli di stato, obbligazioni con durata superiore ai 18 mesi, etc.).

Il reddito fondiario è il reddito prodotto dalla proprietà di terreni e fabbricati iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Non è realmente percepito dal proprietario (non aumenta la disponibilità economica), ma viene calcolato in base a tabelle catastali (indicate dai Comuni) che determinano il valore medio ordinario sulla cui base si effettuerà la tassazione (es. una casa nel centro storico della città avrà un valore più alto rispetto a quello della periferia e quindi una tassazione maggiore).

Nel momento in cui l’immobile viene affittato si considera il reddito annuo derivante dalla locazione meno una quota forfetaria pari al 15% per le spese di manutenzione. Se il fabbricato è adibito ad abitazione principale (il proprietario vi ha la residenza) si andrà a dedurre dalla base imponibile la rendita catastale dell’immobile: la c.d. “prima casa” è considerato un bene il cui acquisto va stimolato.

I redditi diversi sono quelli non ricompresi tra i precedenti e sono costituiti principalmente dalle plusvalenze realizzate mediante operazioni immobiliari (acquisto e rivendita di immobili) e dalla cessione di titoli, valute ed altri valori a scopo speculativo. Si applica un’imposta sostitutiva che può essere del 27% o del 12,5% (a seconda che si tratti di cessione di partecipazioni qualificate o meno). Il contribuente può comunque scegliere per la tassazione d’acconto e quindi riportare i guadagni di capitale nel reddito complessivo dell’IRPEF.

La legge prevede infine una tassazione separata per alcuni redditi che vengono percepiti “una tantum”, ma sono maturati in più anni, come il trattamento di fine rapporto.

Per calcolare la base imponibile si procede sommando tutti i redditi personali ed operando le deduzioni spettanti in base alle normative fiscali (es. spese sanitarie, carichi di famiglia, interessi pagati sul mutuo prima casa, ecc); alla base imponibile così determinata, si applica l’imposta prevista in base agli scaglioni di reddito:

– 23% per il primo scaglione, comprendente redditi fino a 15.000 euro;

– 27% per il secondo tra 15.000 e 28.000 euro;

– 38% per il terzo tra 28.000 e 55.000 euro;

– 41% per il quarto, tra 55.000 e 75.000 euro;

– 43% per il quinto, oltre 75.000 euro.

L’imposta non si determina applicando un’unica aliquota (quella dello scaglione di appartenenza) a tutto il reddito, ma applicando tutte le aliquote previste sino allo scaglione di appartenenza: ciascuna aliquota è applicata alla frazione di reddito compresa nello scaglione corrispondente, ottenendo l’imposta lorda totale da cui vengono sottratte le detrazioni previste dalla legge (es. su un reddito imponibile di € 30.000, l’imposta lorda sarà così determinata: 23%*15.000 + 27%*13.000 + 38%*2.000).

Regimi fiscali agevolati

Attualmente il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, volto ad incoraggiare le nuove iniziative produttive, prevede per determinati soggetti in possesso di requisiti prefissati, la possibilità di usufruire di una tassazione agevolata, ovvero l’applicazione di un´imposta sostitutiva dell´IRPEF del 5%, comprensiva delle addizionali, dell’IVA e dell’IRAP.

Imposta sul reddito delle società

L’IRES e’ l’imposta sul reddito delle società, introdotta in sostituzione dell’IRPEG. Sono sottoposti ad essa solamente i soggetti dotati di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, Cooperative, Enti pubblici e privati, associazioni ed ONLUS) e ne sono escluse, di conseguenza, tutte le forme di società di persone. E’ un’imposta proporzionale al reddito che colpisce con aliquota fissa la capacità contributiva totale e viene autoliquidata dal contribuente, che, mediante la compilazione della dichiarazione dei redditi (Unico Società di Capitali), provvede direttamente al calcolo e al pagamento dell’imposta stessa.

La base imponibile è data dal reddito dell’impresa (utile/perdita dell’esercizio risultante dal bilancio) più i costi indeducibili meno il reddito esente. All’importo così determinando si applica l’aliquota del 27,5%.Il pagamento avviene in due rate, con scadenze fissate al 16 giugno ed al 30 novembre. Con la rata di giugno si versa il saldo dell’anno in corso più il 40% dell’acconto per l’anno successivo, con la rata di novembre si versa il rimanente 60%. L’acconto è pari al 100% del saldo da versare se questo è maggiore di € 20,66 (altrimenti non si versa acconto).  Il contribuente ha la possibilità di scegliere di rateizzare l’importo in 6 rate da pagare con cadenza mensile tra giugno e novembre.

Imposta regionale sulle attività produttive

L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) è un’imposta introdotta nel 1998 in seguito alla soppressione di alcuni tributi (Ilor, Iciap, tassa sulla partita Iva, imposta sul patrimonio netto delle imprese, contributi per il Servizio Sanitario Nazionale) e grava su imprese e professionisti. Colpisce il valore della produzione netta, cioè il reddito prodotto (dalle società, dalle imprese individuali e dai liberi professionisti) al lordo dei costi per il personale e dei proventi di natura finanziaria. A seconda dell’attività economica svolta, la base imponibile deve essere calcolata in modo differente:

1) Imprese commerciali: dal costo della produzione si devono escludere i costi per i dipendenti, le perdite sui crediti e gli interessi passivi. Anche quei soggetti non tenuti alla redazione del bilancio devono riclassificare i propri costi e ricavi sulla base dello schema previsto per la determinazione dell’IRAP.

2) Imprese agricole: si determina sottraendo dai corrispettivi l’ammontare dei costi d’acquisto calcolato in fase di dichiarazione Iva con l’eccezione dei produttori agricoli esonerati dall’IVA che sono esclusi anche dall’IRAP;

3) Enti non commerciali ed amministrazioni pubbliche: non effettuando attività commerciale, la base imponibile è calcolata sull’ammontare dei compensi per lavoro dipendente ed occasionale di competenza dell’anno.

L’imposta è determinata applicando all’imponibile l’aliquota del 3,90% e il suo gettito è attribuito alle Regioni, che hanno la possibilità, entro determinati limiti, di aumentare o ridurre l’aliquota e di esonerare alcune categorie di contribuenti (es. ONLUS).

Fonte: Giovaneimpresa.it

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