Con la Risoluzione n. 88/E del 14/10, l’Amministrazione Tributaria, è intervenuta a pochi giorni dalla scadenza pel fornire i chiarimenti necessari agli operatori del settore per adempiere ai nuovi controlli incrociati sulle transazioni con l’estero.
Come si ricorderà, il provvedimento congiunto Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza dell’8 agosto scorso, per massimizzare l’efficienza delle verifiche sull’antiriciclaggio nei rapporti finanziari comunitari ed extra-Ue aveva imposto a:
– intermediari finanziari ed gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (articolo 11 del Dlgs 231/2007);
– professionisti del settore;
– revisori contabili e commercialisti;
– consulenti del lavoro;
– società e le imprese individuali;
di trasmettere all’anagrafe tributaria entro il 31/10/2014 , il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline, attraverso una articolata procedura.
Ora, con la pronuncia di prassi in commento, l’Agenzia ritornando sui propri intenti, in linea con la nuova politica di semplificazione dei rapporti col contribuente, ha specificata che sono obbligati all’adempimento solo quanti non siano presenti nel registro pubblico delle Pec (Ini-Pec) gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, esulando quindi le attività iscritte alle cciaa, ad albi, ordini e ruoli riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione, in quanto tali dati sono già disponibili per la libera consultazione.

 

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