Tempi stretti per quanti intendano versare in misura inferiore il secondo acconto di imposta per i redditi soggetti ad Irpef od a imposta sostitutiva sulle locazioni.
Infatti, chi presume che nell’anno in corso avrà un reddito minore di quello emerso dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata (presa a base per il calcolo degli acconti 2015), può chiedere di versare meno di quanto riportato nel relativo prospetto di liquidazione (modello 730/3), manifestando in forma scritta la propria volontà al datore di lavoro o all’ente pensionistico.
Nello specifico, l’acconto Irpef (come per la cedolare secca) è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L’acconto, pari al 100% dell’imposta dovuta, (Dl 76/2013) deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto non supera 257,52 euro
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 16 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.
Quindi chi ha presentato il modello 730/2015 redditi 2014, pagherà gli acconti sulla base dei righi 95 e nel rigo 101 (115 e 121 per il coniuge dichiarante) del 730/3, subendo le relative trattenute dal sostituto d’imposta sulla busta paga o sul rateo della pensione alle scadenze dette od in forma rateale, comunque non oltre il 30/11/2015.
In alternativa a questo metodo di calcolo, detto “storico” perchè basato sui dati cronologici, i contribuenti possono, come si diceva in testa, calcolare in proprio l’acconto dovuto e comunicarlo, per iscritto, al proprio sostituto d’imposta.
Questa seconda metodologia di computo, detta “previsionale“, perché incentrata su basi statistiche, benché permetta di ridurre il carico fiscale, può rilevarsi controproducente se non applicata correttamente.
Infatti, se al momento della liquidazione dell’imposta annuale dovuta per il 2015 a giugno 2016, gli importi pagati a titolo di acconto si dovessero rivelare inferiori a quelli effettivamente dovuti, scatterebbero le sanzioni per versamento insufficiente, pari al 30% della differenza tra il versato e il dovuto.
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Scusi, non ho ben capito cosa succede se non si paga in tutto od in parte l’ultima rata di novembre. Preciso che quest’anno ho fatto l’unico e non il 730.
Grazie
Gentile Marco, non succede nulla, se effettivamente in Unico 2016 redditi 2015, l’imposta dovuta è minore di 51,65€. In caso contrario sarà applicata dall’Agenzia delle Entrate la sanzione del 30% tra quanto dovuto e quanto versato.
Cordialità