Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, il Decreto 7 giugno 2017 n. 122, che entrerà in vigore il 9 settembre p.v. che disciplina i servizi sostitutivi della mensa.
Le novità contenute nel decreto M.I.S.E. da un lato estendono le possibilità di spesa dei ticket ma dall’altro ne limitano i beneficiari. Vediamo i dettagli.

1 – I BENEFICIARI
I buoni pasto potranno essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori subordinati, sia a tempo pieno sia part-time, e da collaboratori atipici (co.co.co. e simili). Viene meno la pratica di distribuire i ticket a terzi, in quanto il loro utilizzo sarà prerogativa esclusiva del titolare.
Per dare certezza del beneficiario della prestazione, i buoni pasto cartacei andranno datati e sottoscritti al momento dell’uso dal titolare.
Diversamente i ticket elettronici, saranno gestiti attraverso un sistema di tracciabilità digitale basato su un codice identificativo assegnato al titolare.

2 – UTILIZZO
Dal prossimo 10 settembre 2017, data di entrata in vigore delle nuove regole, i ticket cumulabili potranno essere al massimo 8 e si potranno spendere, oltre che per la canonica pausa pranzo, anche per l’acquisto di prodotti di uso alimentare, presso un nutrito elenco di attivitài, quali:
– esercenti somministrazione alimentari e bevande;
– mense aziendali;
– negozianti di prodotti alimentari, supermercati ed esercenti anche in area pubblica;
– imprenditori agricoli, coltivatori diretti e simili autorizzati alla vendita al dettaglio di alimenti provenienti dai propri fondi;
– attività di agriturismo;
– attività di ittiturismo per la vendita e la somministrazione di prodotti derivanti dall’attività di pesca;
– mercatini e spacci aziendali.
Rimarcando le precedenti disposizioni, i buoni non potranno inoltre, essere convertiti in denaro o commercializzati e dovranno essere “consumati” per l’intero valore facciale, non potendo generare resti in moneta o frazionati.

3 – LA TASSAZIONE
In tema di imposizione fiscale l’articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir prevede che nessuna tassazione né contribuzione previdenziale è dovuta relativamente ai buoni pasto cartacei corrisposti ai lavoratori, fino a 5,29 euro al giorno, o in alternativa, fino a 7 euro per i ticket in formato elettronico (in quest’ultimo caso, con decorrenza 1°luglio 2015).
Se si considera il numero degli otto buoni quindi, il limite complessivo dovrebbe essere 42,32 euro nel caso di buoni cartacei e 56 euro nel caso dei ticket elettronici.
Il decreto in parola infine specifica comunque che il valore di ogni singolo buono è da intendersi comprensivo dell’aliquota IVA al 10% dovuta per la somministrazione di alimentari e bevande.

 

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