In tempi di globalizzazione e di mobilità occupazionale in ambito soprattutto UE, capita sovente di percepire proventi di natura estera, sia in via occasionale sia discendenti da veri e propri contratti con società con sede oltreconfine.

In entrambi i casi, i beneficiari di tali somme entrano nell’impervio campo della tassazione internazionale (cosiddetto della “doppia imposizione”), intrigato da norme e accordi bilaterali tra singoli Stati, volti ad evitare fenomeni elusivi o duplicazione di imposte per gli interessati.

Per l’ordinamento nostrano, a norma dell’art. 3 del Tuir, sono imponibili tutti i redditi posseduti nel periodo di imposta dal soggetto passivo residente, ovunque maturati ed a prescindere dal luogo in cui essi sono stati prodotti, al netto degli oneri deducibili e nei limiti delle convenzioni stipulate secondo il modello OCSE. In tema è bene ricordare che si considerano stabiliti in Italia, coloro che sono iscritti nelle anagrafi comunali per almeno 183 giorni l’anno o che hanno nella penisola il domicilio (sede principale di affari e interessi) o la residenza (dimora abituale).

A corollario di tale definizione l’art. 165 del D.P.R. 917/1986, riconosce ai contribuenti interessati un credito di imposta per le somme pagate all’estero a titolo definitivo.

Entrando più nel profondo, vanno dichiarati al fisco nostrano gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;

b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;

c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie

imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati
a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei primi due casi è possibile applicare il citato art. 165 del TUIR per cui si ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo mentre nell’ultima ipotesi, se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente può solo chiedere il rimborso delle imposte pagate.

Per quanto riguarda l’evento più ricorrente, ovvero la percezione di stipendi, pagati da un datore di lavoro privato per lavoro fuori porta, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista l’imponibilità esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

– il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;

– le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;

– l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Quando invece, i redditi sono prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, per più di 183 giorni l’anno, la tassazione avviene in base a delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Trattamento ancora diverso spetta poi, a quei lavoratori che prestano la loro opera in paesi esteri confinanti. Tali soggetti infatti, detti “frontalieri”, per l’anno 2013 godono di un’esenzione Irpef fino ad € 6.700.

Passando agli assegni previdenziali esteri poi, il livello impositivo cambia, oltre che dagli accordi internazionali, in funzione della natura pubblica o privata dell’ente erogatore della prestazione assistenziale. In linea generale, nel caso di assegno di natura statale, i vitalizi sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono. Nel secondo caso invece, tali pensioni sono tassati soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Concludendo l’esposizione con gli utili e proventi equiparati prodotti all’estero e percepiti da residenti in Italia, fonte spesso di condoni e liti con l’erario, va premesso che anche in questo caso spetta il menzionato credito d’imposta per le tasse pagate all’estero, tenendo bene a mente che tale credito consiste nella detrazione dall’Irpef complessivamente dovuta in Italia risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all’estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti, nei limiti in cui i redditi prodotti all’estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato entro comunque al rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo dichiarato in Italia.

 

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