Con il provvedimento direttorio del 10/03/2014, contenente le specifiche tecniche di invio e le ultime modifiche normative, l’Agenzia delle Entrate ha concluso gli ultimi ritocchi al modello 730/2014, aprendo di fatto la strada alla predisposizione della dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2013 da subordinati e pensionati.

Come sempre, possono ricorrere allo stampato semplificato tutti i contribuenti con sostituto di imposta (sia datore di lavoro sia ente previdenziale) alla data di presentazione del modello, titolari di redditi:

– da lavoro dipendente ed assimilato (come pensioni e compensi da co.co.pro.),

– di fabbricati non rientranti nei casi esclusione od in regime di impresa;

– di capitale e diversi;

– di lavoro autonomo, per cui non è necessaria la partita Iva e per cui non si devono presentare altri modelli (Irap, 770, ecc.).

Qualora invece, si aggiungano a queste categorie emolumenti conseguiti nell’esercizio di impresa, arti o professione la legge impone la presentazione esclusivamente per via telematica del modello Unico. Non possono avvalersi del modello 730 anche quanti non sono residenti in Italia nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e/o in quello di presentazione del modello o devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti.

Da quest’anno poi, il Dl 69/2013 ha introdotto la possibilità per i contribuenti privi di sostituto di imposta di poter portare il proprio 730 direttamente ai Caf od ai professionisti abilitati. Con le nuove regole in questi casi invero, sarà direttamente il centro fiscale a gestire le operazioni di conguaglio, generalmente confluenti in bustapaga, fornendo all’interessato gli estremi per effettuare il pagamento in caso di imposta a debito od inviando all’Amministrazione finanziaria i dati per liquidare il rimborso qualora dai conteggi emerga un credito a favore del contribuente.

Altra novità di rilievo è poi la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere i rimborsi complessivamente superiore a 4.000 €, fino a sei mesi dall’invio della dichiarazione, per effettuare dei controlli preventivi sull’effettiva maturazione del preteso.

In pratica, l’interessato per ricevere il beneficio fiscale dovrà attendere le verifiche degli ispettori del fisco, che solo ad operazioni concluse, erogheranno direttamente gli importi spettanti.

Altre peculiarità del modello 2014 sono in breve:

– l’aumento delle detrazioni d’imposta per prole a carico fino a 950€ per ciascun figlio maggiore di tre anni ed a 1.220€ per quelli minori di tre anni. Tali importi sono elevati di 400€ in caso di disabilità;

– la proroga delle detrazioni del 50% per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio. Da quest’anno è possibile detrarre nella medesima misura anche gli importi, nel limite di 10mila euro, sostenuti per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile in ristrutturazione. Analogamente, è stata estesa al 31/12/2013 ed elevata al 65%, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico sugli edifici o per l’adozione di sistemi antisismici;

– è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato mentre sono aumentate al 24% quelle concesse ad ONLUS e partiti politici;

– l’imposta sostitutiva sulle locazioni abitative a canoni concordati (cedolare secca) è ridotta al 15% e di contro è abbattuta al 5% la deduzione forfetaria del canone per i fabbricati concessi in affitto senza opzione per la tassazione piatta;

– il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati soggetti ad Imu, siti nello stesso comune nel quale si trova la prima casa, assoggettati all’Imu, concorre al reddito complessivo Irpef al 50% della rendita.

Infine, in quanto ai tempi, nel caso che ci si rivolga ad un Caf o professionisti abilitati, la documentazione necessaria od i modelli precompilati vanno consegnati entro il 31/05 con l’obbligo per gli incaricati di riconsegnare una copia della dichiarazione elaborata con il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati entro il 17/06.

Da segnalare infine, come sovente l’Agenzia delle Entrate differisca i termini per venire incontro alle esigenze dei contribuenti e degli operatori del settore.

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