Tra le tante novità in campo immobiliare – tra cui primeggia l’abolizione della TASI sulla prima casa non di lusso – la Legge di Stabilità 2016, interviene con il comma 10 nell’intricata materia della tassazione degli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (cioè, genitori e figli), che li utilizzano come abitazione principale, ossia che vi hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale.
Come si ricorderà, al tempo dell’Ici, tali immobili beneficiavano dell’esenzione dall’imposta, al pari della casa di abitazione del proprietario, senza particolari vincoli.
Nel 2015 con l’avvento della Tasi invece, i Comuni potevano deliberare di considerare l’immobile dato al figlio od al genitore come abitazione principale, stabilendo che il beneficio operasse soltanto in relazione alla quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro oppure se il comodatario apparteneva a un nucleo familiare con Isee non superiore a 15mila euro annui; in presenza di più unità immobiliari, l’agevolazione era applicabile a una sola di esse.
Dal 2016, invece, le amministrazioni locali non hanno più tale facoltà ma, per l’immobile non accatastato come A/1, A/8 o A/9 e dato in comodato d’uso regolarmente registrato a figli o genitori che lo utilizzano come abitazione principale, spetta ex lege la riduzione al 50% della base imponibile ai fini del’Imu.
Per aver diritto al beneficio, è richiesto che il comodante possieda un solo immobile in Italia e abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa data in uso ovvero, oltre a quest’ultima, possieda nello stesso comune un altro appartamento non “di lusso” adibito a propria abitazione principale.
Inoltre, è richiesto che il possesso di tali requisiti venga attestato dal contribuente nella dichiarazione Imu da presentarsi entro il 30/06 dell’anno successivo a quello di riferimento per il pagamento, attraverso la modulistica predisposta dal Comune di residenza.
Da rilevare infine come, con la modifica alla novella citata, per i comodatari non sarà più dovuta neanche la componente TASI, ad integrazione del versamento del proprietario.
Ti potrebbero interessare anche:
Buonasera Alessio,
quindi l’Isee non è più necessario per pagare come prima casa? E’ se ho un immobile ereditato in un comune diverso da quello di residenza??
Grazie e buona serata