Con l’arrivo del termine di pubblicazione delle delibere Tasi dei vari comuni fissato perentoriamente dal MEF al 10/09, finalmente comincia a diradarsi la nube di confusione che ha accompagnato il nuovo tributo finora.
Tra i tanti, Roma, pur nel pieno della difficile procedura di approvazione del bilancio, ha per tempo deciso le sue regole di applicazione della componente sui servizi indivisibili della nuova Imposta Unica Comunale con la delibera 38/2014 dello scorso 23/07, oggetto del presente approfondimento.
Le scadenze
Partendo dalla data di pagamento, i Romani saranno chiamati alla cassa il 16/10 in sede di acconto ed il 16/12 per il saldo annuo, con la precisazione che in ogni caso non saranno dovute sanzioni per eventuali errori di versamento sulla prima rata. L’eventuale pagamento in eccesso potrà essere richiesto a rimborso od utilizzato in compensazione con i versamenti futuri.
Le aliquote
Le aliquote fissate dal Campidoglio invece sono:
– 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze non soggette ad Imu. In pratica si intendono gli immobili, ove il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, con l’esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddetti “di lusso”). Sono considerate pertinenze invece gli immobili C/2, C/6 e C/7, nei limiti di una unità per categoria, anche se iscritte in catasto insieme alla prima casa. Tale aliquota è estesa anche:
- agli immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- al solo immobile, posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- all’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal proprietario ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il nucleo familiare del comodatario abbia un ISEE minore di 15.000,00 euro annui e nel limite di un solo fabbricato in caso di più proprietà. Ai fini dell’equiparazione, il proprietario deve presentare una apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di applicazione dell’aliquota, allegando copia del contratto di comodato registrato (200€ più 16€ di marche da bollo) e l’attestazione ISEE del beneficiario relativa all’anno di riferimento.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio di Roma Capitale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
– 1 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, soggette anche all’Imu;
– 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
– 0,8 per mille per tutti gli altri immobili;
Le detrazioni
Agli immobili “prima casa” e relative pertinenze citati sono concesse delle detrazioni sull’imposta dovuta variabili in funzione della rendita catastale complessiva ed al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale uso pari a:
– 110,00 € per gli immobili con rendita fino a 450,00 €;
– 60,00 € per gli immobili con rendita tra 451,00 € e 650,00 €;
– 30,00 € per gli immobili con rendita tra 651,00 € e 1.500,00 €
Ripartizione per le locazioni
Infine, la delibera in parola stabilisce, variando rispetto alla legge nazionale, di fissare al 20% per l’inquilino l’onere di concorrere all’imposta totale, nel caso di locazione dell’immobile interessato.
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