Continuando la rassegna dei nuovi modelli fiscali per l’annualità 2015, dopo aver analizzato il modello 730/2016 e la Certificazione Unica, nel presente approfondimento ci occuperemo del dichiarativo per antonomasia: il modello Unico nella variante riservata alle Persone Fisiche.
Partendo dalla tempistica, Il modello Unico deve essere presentato, in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro il 30 settembre, anche se regolarmente i termini vengono differiti con appositi provvedimenti.
Sono esclusi dall’invio telematico e possono presentare il modello Unico 2016 cartaceo a partire dal 02/05 i contribuenti che:
1) pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
2) pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW); devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Altresì sono obbligati a utilizzare il modello in commenti i contribuenti che:
– nell’anno precedente (cioè, quello oggetto di dichiarazione) hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
– nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia;
– devono presentare anche una delle dichiarazioni: Iva, Irap, Modello 770 ordinario e semplificato;
– devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico Pf (come il quadro RW – Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio – Ivie/Ivafe).
Passando infine alle maggiori novità introdotte dalle recenti riforme fiscali, per l’anno di imposta 2015:
a) è prevista la possibilità di destinare il due per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) è stata prevista la possibilità di indicare il codice identificativo del contratto in luogo degli estremi di registrazione del contratto;
c) è stato eliminato il rigo RC4 in cui indicare le somme percepite per incremento della produttività poiché per l’anno d’imposta 2015 non trova applicazione la tassazione agevolata di tali somme;
d) è passato da 6.700 a 7.500 il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo;
e) è riconosciuta un’esenzione fino al limite di 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia;
f) passa da 640 a 960 euro all’anno l’importo del bonus Irpef ai lavoratori dipendenti, e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26 mila euro. Dal 2015, per verificare il rispetto del limite dei 26 mila euro occorre aggiungere all’importo del reddito complessivo, determinato ai fini Irpef, l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR);
g) è riconosciuta la detrazione del 19 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
h) è riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente;
i) è riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
l) sono indicate separatamente le somme restituite al soggetto erogatore nel 2015 da quelle residue provenienti dalle dichiarazioni degli anni precedenti o dalla Certificazione Unica 2016;
m) è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
n) è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
o) è prorogata la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
p) è prorogata la detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
q) è riconosciuta una detrazione del 65 per cento per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
r) passa da 2.065 a 30.000 euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26 per cento;
s) in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è riconosciuto un credito d’imposta (rigo CR16) commisurato al compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro;
t) è riconosciuta la sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali già prevista per l’Imu, anche per l’Imi e l’Imis;
u) è riconosciuta l’esenzione dall’Irpef alle borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento
e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di
perfezionamento all’estero.

 

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