Con il Provvedimento direttorio del 15/01/2016, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito il modello 730/2016 per la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati.
Come l’anno passato, il modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.
Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta sia in quello di presentazione al Caf od al professionista. Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Entrando più nel dettaglio, possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2014 hanno percepito:
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto);
redditi dei terreni e dei fabbricati;
redditi di capitale;
redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Possono presentare il modello 730, anche i contribuenti che nel 2015 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che nel 2016 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso il modello 730 va presentato ad un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione sono rimborsate dall’Agenzia delle Entrate, al netto degli importi eventualmente dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730.

I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico Persone fisiche, quali:
– il quadro RM inerente i redditi di capitale di fonte estera;
– il quadro RT, da utilizzare qualora nel 2015 si siano realizzate plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate furi dal circuito del risparmio gestito;
– il modulo RW riservato agli investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria.

Se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo poi, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.
Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:

– presentare entro il 25/10/2016 un modello 730 integrativo. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico o era stato presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate
– presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche integartivo entro il 30/09/2017.

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

 

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