Come tutti gli anni, l’INPS ha emanato la circolare n. 68 dell’11 maggio 2018, con la quale comunica i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), da applicare alle diverse tipologie di nuclei nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019.
Dato che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra il 2016 e il 2017 è stata al +1,1 per cento, i livelli di reddituali sono stati rivalutati secondo tale indice.
Le tabelle allegate alla circolare indicano nel dettaglio i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione.
Riepilogando brevemente cos’è, l’assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.
Spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
L’importo dell’assegno varia in base alla tipologia del nucleo familiare, con un andamento decrescente rispetto al reddito e crescente rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare.
La domanda per richiederli deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto, a partire dal 01/07:
1. al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente;
2. all’Inps in modalità online nel caso in cui il richiedente non abbia un sostituto di imposta (addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, cococo, ecc.), ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Data la stratificazione normativa avvenuta nel tempo, per determinate situazioni e se l’erogazione è effettuata dal datore di lavoro è necessaria l’autorizzazione preventiva Inps (mod. ANF43) nei casi in cui:
• venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
• nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
• per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
• ecc.
Il diritto all’assegno decorre dal 01/07 di ogni anno fino al 30/06 dell’anno successivo ed i redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione sono quelli assoggettabili all’ Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, compresi i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91.Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
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