Dopo alcune riscritture, finalmente sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dello scorso 10/04 è stato pubblicato il decreto che istituisce l’assegno mensile in favore dei nati\adottati nel triennio 2015/2017 previsto dall’ultima legge di Stabilità.
Come si ricorderà infatti, l’art. 1, comma 125, della legge n. 190/2014 ha stabilito in favore dei bimbi nati e/o adottati dal 01/01/2015 al 31/12/2017 in famiglie con Isee fino ad € 25mila un importo annuo di € 960, raddoppiabili a € 1.920 qualora il medesimo valore sia sotto i 7.000 € annui.
Concretamente, tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti reddituali (calcolati con le nuove regole Isee), previa istanza telematica all’Inps, riceveranno con frequenza mensile un importo di € 80 o di € 160 a seconda del caso, anche se sarà una circolare dell’Ente a chiarire gli aspetti tecnici della domanda entro il prossimo 25/04.
L’assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per ogni figlio nato o adottato nel triennio agevolato.
Le famiglie richiedenti però, è bene precisare a pena di decadenza, dovranno mantenere il possesso del requisito economico per tutta la durata d fruizione del beneficio.
La domanda potrà essere presentata dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione del figlio e non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento, altrimenti l’assegno partirà dal dal mese di presentazione della domanda stessa.
Scusi, una domanda: ma l’importo maggiorato una volta riconosciuto spetta per l’intero triennio oppure bisogna ripresentare ogni anno l’Isee?
Grazie e buon lavoro
Buongiorno Angela,
ogni anno deve essere ripresentato l’Isee per confermare il bonus.Qualora in uno degli anni del triennio si ecceda il primo limite di reddito, l’importo riconosciuto viene diminuito, oppure si perde il diritto.
Cordialità