Anche se con forte ritardo, finalmente l’Inps, con la pronuncia del 16/12 scorso ha dettato le regole per poter accedere ai contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
Disciplinati dall’art. 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012, sono stati introdotti dalla Riforma Fornero per concedere, in via sperimentale per il biennio 2013-2015, un contributo economico alle madri lavoratrici dipendenti, utilizzabile alternativamente per i servizi di baby sitting privati o per le rette mensili degli asili nido pubblici o convenzionati.
In realtà però non si tratta di liquidità fresca per le neo mamme, poiché il sussidio – erogabile dall’Inps nei limiti delle risorse annualmente stanziate – è alternativo alla fruizione dei permessi per congedo parentale normalmente spettanti ai genitori (massimo 6 mesi retribuiti al 30% fino a tre anni di vita del figlio), per cui prima di presentare la domanda per il bonus è utile per le interessate verificare l’effettiva convenienza rispetto a detti congedi.
Entrando nello specifico, l’incentivo è pari a 600,00 € mensili per massimo sei mesi per le lavoratrici full-time mentre viene parametrato all’effettiva prestazione lavorativa nel part-time, secondo questa tabella.
Qualora però si fosse già usufruito parzialmente dei permessi orari retribuiti, la prestazione è ridotta parimenti, tenendo presente i limiti individuali (massimo 6 mesi) e complessivi (tra i due genitori non superiori a 10 mesi, aumentabili a 11) sanciti dalla norma.
Requisito cardine per poter presentare la domanda, è che le giovani madri siano lavoratrici subordinate o parasubordinate pubbliche e\o private con diritto al congedo parentale e che non abbiano concluso da più di 11 mesi il periodo di maternità obbligatoria.
Da ciò, si ricava per esclusione che il beneficio in parola è precluso:
– alle lavoratrici che non hanno diritto (ad es. colf, autonome, ecc.) o che hanno esaurito il congedo parentale;
– ai padri lavoratori;
– alle dipendenti in gestazione o per cui sono trascorsi più di 11 mesi dal termine dell’astensione obbligatoria per parto.
Inoltre, è escluso per espressa previsione normativa, chi è esentato completamente dal pagamento delle rette per gli asili nido pubblici (ad es. perché in possesso di Isee pari a zero) o riceve sovvenzioni dal fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità, di cui alla L. 248/2006.
Quanto alle modalità concrete di erogazione del bonus, qualora si opti per i servizi di bambinaia, si riceveranno i voucher lavoro cartacei o telematici già in uso dall’Inps da tempo, fino a concorrenza dell’importo spettante. Come già avviene nel lavoro accessorio, il genitore dovrà effettuare preventivamente alla prestazione lavorativa della balia, una comunicazione all’Ente con i dati necessari alla liquidazione dei buoni lavoro in favore dell’incaricata.
Invece, qualora si scelga di usare il sussidio per pagare le rette degli asili nido convenzionati, l’importo spettante verrà erogato direttamente alla struttura prescelta fino a concorrenza dell’importo di 600,00 euro mensili, previa presentazione dei giustificati di spesa.
Infine, per ciò che concerne le modalità la richiesta dovrà obbligatoriamente essere presentata attraverso i canali web del portale www.inps.it, accedendo con nome utente e pin dispositivo o rivolgendosi ad un ente di patronato, perentoriamente entro e non oltre il 31/12/2015.
Per maggiori dettagli qui la pagina dedicata sul portale Inps.
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