Al pari di quanto avviene per la forma giuridica, scelta dall’aspirante imprenditore, anche la scelta del regime contabile è lasciata, entro certi vincoli prefissati, all’impresa, cui sono sottoposte più soluzioni adottabili. Attualmente sono quattro i regimi contabili vigenti, ognuno dei quali si distingue per gli obblighi che ne derivano per i soggetti che possono aderirvi:
1 – Il regime ordinario
Il regime ordinario è sempre obbligatorio sia per le società di capitali e le società cooperative, indipendentemente dai ricavi, che per le società di persone e le ditte individuali che abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, un volume d’affari superiore ad € 400.000, nel caso di attività di prestazione di servizi, e ad € 700.000 per le altre attività.
Adempimenti contabili
Le Aziende che aderiscono a questo regime sono obbligate a tenere i seguenti registri contabili:
– libro giornale e libro degli inventari;
– registri Iva (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti);
– scritture ausiliarie (o conti di mastro);
– scritture di magazzino, solo nel caso di superamento di determinati limiti di ricavi e di valore di rimanenze finali;
– registro beni ammortizzabili (facoltativo, a condizione che le registrazioni siano effettuate sul libro giornale o sul libro degli inventari).
– Libri obbligatori del lavoro per i dipendenti.
Determinazione del reddito
Avviene sulla base dell’utile o perdita derivante dal bilancio di esercizio a cui vanno applicati dei correttivi (in aumento e in diminuzione) previsti dalla vigente normativa fiscale (Testo Unico Imposte sui redditi).
Vantaggi e svantaggi
I vantaggi sono strettamente legati alle informazioni disponibili: dai vari registri obbligatori e dai bilanci (annuali ed infrannuali) si possono ricavare in qualsiasi momento dati dettagliati sull’andamento dell’attività, sui costi e sugli sprechi che possono essersi creati. Altro vantaggio è la maggiore elasticità sull’accertamento del reddito.
Gli svantaggi sono ravvisabili nei maggiori costi di tenuta della contabilità, nei molteplici adempimenti e nella necessaria competenza per effettuare una valida interpretazione dei dati.
2 – Il regime semplificato
Il regime semplificato è utilizzabile da società di persone e imprese individuali che, nell’anno precedente a quello in corso, non abbiano conseguito ricavi superiori ad € 400.000, per le attività di prestazioni di servizi, e ad € 700.000 per le altre attività. (importi modificati dal DL 70/11 – Legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106)
Adempimenti contabili
Rispetto a quello ordinario, il regime semplificato pone molti meno obblighi per le aziende, obbligate esclusivamente alla tenuta dei seguenti libri:
– registri Iva (registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti);
– libri obbligatori del lavoro nel caso in cui vi siano dipendenti.
La determinazione del reddito
Come per le aziende in contabilità ordinaria, il reddito viene calcolato partendo dall’utile o dalla perdita desumibile dal bilancio di esercizio, successivamente corretto in aumento e in diminuzione in base alle normative fiscali (Testo Unico Imposte sui redditi).
Vantaggi e svantaggi
Principale vantaggio la semplificazione nella tenuta delle registrazioni, con conseguente minor costo di tenuta, senza necessità di particolari conoscenze contabili.
Gli svantaggi sono legati alla scarsità di informazioni disponibili e alla difficoltà nella stesura di bilanci periodici.
3 – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
Nato a seguito dell’approvazione dell’emendamento Meloni, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità è un regime agevolato rivolto alle persone fisiche in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art. 27, commi 1-2 del D.L. n.98 del 6 luglio 2011 e dall’art.1, commi 96-117 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero:
– aver dato vita a una nuova attività a partire dal 1° gennaio 2008, che non sia la semplice prosecuzione di un’attività svolta in precedenza in forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni e il caso in cui il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;
– non aver percepito ricavi o compensi in superiori a 30mila € nel periodo d’imposta precedente (questo limite non va superato anche se si prosegue un’attività svolta in precedenza da un altro imprenditore o professionista);
– non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare nei 3 anni precedenti;
– non aver effettuato cessioni all’esportazione;
– non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto;
– non aver erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
– non aver effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro nel triennio solare precedente.
Sono, invece, esclusi dal regime di vantaggio:
1) coloro i quali si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.);
2) i non residenti;
3) chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
4) chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.
Durata del regime
Il regime fiscale di vantaggio (c.d. regime Meloni) si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. Per gli under 35, il regime è applicabile anche oltre tale periodo, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
Decorsi i termini di durata del regime di vantaggio, i contribuenti possono optare per il regime ordinario (vincolante per tre anni) o per il regime contabile agevolato.
Una volta usciti dal regime di vantaggio per scelta o per il verificarsi di una delle cause di esclusione, i contribuenti non possono più avvalersene.
Determinazione del reddito
I contribuenti determinano il reddito imponibile ai sensi dell’ art. 1, commi 104 e 108 della legge n. 244 del 2007 e dell’art. 4 del D.M. 2 gennaio 2008.
Adempimenti contabili
La scelta del regime avviene in sede di presentazione della dichiarazione di inizio di attività ai fini IVA, nella quale il soggetto interessato attesta di possedere i requisiti soggettivi e dichiara di presumere la sussistenza dei requisiti di reddito. In particolare il limite dei 30 mila euro di ricavi o compensi deve essere rapportato all’anno (per esempio se si avvia un’attività il 1luglio, il limite sarà pari a 6/12 di 30.000 euro, ovvero 15.000 euro).
Sono obbligatori i seguenti adempimenti:
– numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali:
– certificazione dei corrispettivi;
– conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
– integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
– presentazione dell’ elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari;
Vantaggi
I contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio possono beneficiare di consistenti agevolazioni di natura fiscale, essendo esonerati dal pagamento dell’ IRPEF e soggetti ad una tassazione sostitutiva dell’ IRPEF ridotta al 5%, comprensiva delle addizionali regionali e comunali.
Numerosi anche i vantaggi di natura contabile:
– non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (è sufficiente, in questo caso, rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che quel reddito è assoggettato a imposta sostitutiva);
– esonero dall’obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “spesometro”);
– esonero dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata;
– esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi per determinate attività;
– esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
– esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
– esonero dagli adempimenti Iva (liquidazioni, versamenti periodici e dell’acconto annuale);
– esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap;
– esonero dall’applicazione degli studi di settore.
4 – Regime contabile agevolato
Il regime contabile agevolato, introdotto dall’art. 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rivolto alle persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 96-117 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero:
– non aver percepito ricavi o compensi in superiori a 30mila € nel periodo d’imposta precedente;
– non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto nel periodo d’imposta precedente;
– non aver effettuato cessioni all’esportazione nel periodo d’imposta precedente;
– non aver erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro nel periodo d’imposta precedente;
– non aver effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro nel triennio solare precedente.
In caso di avvio di nuova attività è sufficiente dichiarare di presumere i requisiti di cui ai punti precedenti. In particolare il limite dei 30 mila euro di ricavi o compensi deve essere rapportato all’anno (per esempio se si avvia un’attività il 1luglio, il limite sarà pari a 6/12 di 30.000 euro, ovvero 15.000 euro).
Sono esclusi i contribuenti che:
– si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.);
– non sono residenti;
– effettuano, in via esclusiva o prevalente, attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
– partecipano contestualmente a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.
Possono accedere al regime contabile agevolato anche i contribuenti che:
– pur avendo i requisiti per essere “minimi”, hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo;
– fuoriescono per decorrenza dei termini dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Il regime cessa di avere efficacia:
– dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti oppure si verifica una delle condizioni di esclusione;
– a seguito di opzione per il regime contabile ordinario. Tale opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
I soggetti che escono dal regime contabile agevolato per la perdita di uno dei requisiti previsti possono rientrarvi nel periodo di imposta successivo a quello in cui riacquistano le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario.
Determinazione del reddito
I contribuenti che accedono al regime contabile agevolato determinano il reddito di lavoro autonomo o d’impresa rispettivamente ai sensi degli artt. 54 e 66 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Adempimenti
I contribuenti che si avvalgono del nuovo regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore. Permane inoltre l’obbligo di assolvere ai seguenti adempimenti:
– conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
– fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
– comunicazione annuale dei dati Iva se il volume d’affari è pari o superiore a 25.822,84 euro
– presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva ;
– versamento annuale dell’Iva, dell’acconto e del saldo dell’IRPEF e relative addizionali;
– adempimenti dei sostituti d’imposta;
– comunicazione delle operazioni rilevanti (c.d. spesometro);
– comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici.
Vantaggi
I contribuenti che si avvalgono del nuovo regime contabile agevolato sono esonerati:
– dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’Iva;
– dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
– dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell’Iva nonché dal versamento dell’acconto annuale;
– dalla presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta.
5- Il regime per le nuove iniziative imprenditoriali
Il regime per le nuove iniziative imprenditoriali è un regime fiscale agevolato creato al fine di incoraggiare la creazione di attività produttive. Utilizzabile per i primi tre periodi d’imposta, può essere scelto dal soggetto/contribuente in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività.
Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, ditte individuali ed imprese familiari, a condizione che:
– nei 3 anni precedenti non sia stata svolta attività di impresa o professionale né in forma individuale né in forma associata;
– i ricavi annuali non superino € 30.987 per le prestazioni di servizi ed € 61.975 per le altre attività;
– la nuova attività non sia la semplice prosecuzione di un’attività svolta in precedenza anche in forma di lavoro dipendente.
La cessazione anticipata dell’applicabilità del regime agevolato, con conseguente passaggio al regime ordinario, può avvenire, oltre che per scelta del contribuente, a causa del superamento dei limiti dei ricavi annuali previsti, con decorrenza immediata nel caso in cui il superamento sia superiore al 50% del limite stesso, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo negli altri casi.
Adempimenti contabili
La scelta del regime avviene in sede di presentazione della dichiarazione di inizio di attività ai fini IVA, nella quale il soggetto interessato attesta di possedere i requisiti soggettivi e dichiara di presumere la sussistenza dei requisiti di reddito. Rispetto ad altri regimi, sono stati notevolmente ridotti gli adempimenti contabili: non ci sono obblighi per i registri ma solo per i libri del lavoro qualora si abbiano dipendenti. L’unico obbligo è la conservazione dei documenti contabili.
Vantaggi e svantaggi
Non essendovi libri obbligatori, ma solo la necessità di conservazione dei documenti, il contribuente è esonerato da tutte quelle formalità che invece incombono su coloro che fanno parte degli altri regimi contabili. Inoltre si è soggetti ad una tassazione sostitutiva dell’IRPEF ridotta al 10% e comprensiva delle addizionali regionali e comunali, ma non dell’IRAP, comportando una semplificazione anche della dichiarazione dei redditi.
Gli svantaggi sono legati all’assenza di elementi che consentano una puntuale analisi della gestione ed alla riduzione delle detrazioni possibili dal reddito d’impresa.
Fonte: Giovaneimpresa.it
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