Dopo molto tempo passato nell’ombra, finalmente nel 2017, il diritto alla maternità sembra aver ritrovato nuovo spazio nell’agenda politica nazionale.
Col nuovo anno infatti, sono entrati in vigore un congruo numero di agevolazioni in favore delle neo famiglie, sia di natura economica, sia di natura normativa.
Cerchiamo di farne un sunto nelle prossime righe, riepilogando anche lo stato complessivo della regolamentazione in materia.

1 – Bonus Bebè
L’art. 1, comma 125, della legge n. 190/2014 ha stabilito in favore dei bimbi nati e/o adottati dal 01/01/2015 al 31/12/2017 in famiglie con Isee fino ad € 25mila un importo annuo di € 960, raddoppiabili a € 1.920 qualora il medesimo valore sia sotto i 7.000 € annui.
Concretamente, tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti reddituali (calcolati con le nuove regole Isee), previa istanza telematica all’Inps, riceveranno con frequenza mensile un importo di € 80 o di € 160 a seconda del caso.
L’assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per ogni figlio nato o adottato nel triennio agevolato.
Le famiglie richiedenti però, è bene precisare a pena di decadenza, dovranno mantenere il possesso del requisito economico per tutta la durata d fruizione del beneficio.
La domanda potrà essere presentata dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione del figlio e non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento, altrimenti l’assegno partirà dal dal mese di presentazione della domanda stessa

2 – Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore
L’art. 1, comma 353 della legge di Bilancio per il 2017 prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:
– residenza in Italia;
– cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
– per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).
L’importo è scollegato al possesso di requisiti patrimoniali.

3 – Servizi di baby-sitting o voucher per asili nido
Disciplinati dall’art. 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012, sono stati introdotti dalla Riforma Fornero per concedere, un contributo economico alle madri lavoratrici dipendenti, utilizzabile alternativamente per i servizi di baby sitting privati o per le rette mensili degli asili nido pubblici o convenzionati.
Il sussidio – erogabile dall’Inps nei limiti delle risorse annualmente stanziate – è alternativo alla fruizione dei permessi per congedo parentale normalmente spettanti ai genitori (massimo 6 mesi retribuiti al 30% fino a tre anni di vita del figlio), per cui prima di presentare la domanda per il bonus è utile per le interessate verificare l’effettiva convenienza rispetto a detti congedi.
Entrando nello specifico, l’incentivo è pari a 600,00 € mensili per massimo sei mesi per le lavoratrici full-time mentre viene parametrato all’effettiva prestazione lavorativa nel part-time.
Qualora però si fosse già usufruito parzialmente dei permessi orari retribuiti, la prestazione è ridotta parimenti, tenendo presente i limiti individuali (massimo 6 mesi) e complessivi (tra i due genitori non superiori a 10 mesi, aumentabili a 11) sanciti dalla norma.
Requisito cardine per poter presentare la domanda, è che le giovani madri siano lavoratrici subordinate o parasubordinate pubbliche e o private con diritto al congedo parentale e che non abbiano concluso da più di 11 mesi il periodo di maternità obbligatoria.

4 – Bonus asili nido
L’ultima Legge di Bilancio, ha introdotto un bonus permanente di € 1000,00 (per tutti i nati a partire dal 1 gennaio 2016) per far fronte all’iscrizione negli asili nido pubblici e privati o per avere forme di supporto presso la propria abitazione, per i bambini al di sotto dei 3 anni che sono affetti da gravi patologie croniche.
Ad erogare il contributo sarà direttamente l’Inps al genitore che presenta richiesta (unitamente alla presentazione dei documenti d’iscrizione al nido e al pagamento della retta). Le domande saranno accolte fino al raggiungimento del tetto di risorse previsto (ossia 144 milioni di euro a valere per il 2017, 250 milioni per il 2018, 300 milioni per il 2019 e 330 a partire dal 2020).
Va precisato, che l’importo può essere richiesto da tutti, senza particolari limiti di valore Isee e che non può essere cumulato con il bonus baby sitter e asilo nido di cui sopra.
Altresì, chi ne fa richiesta non potrà detrarsi le rette per il nido, nella propria dichiarazione dei redditi.

Fin qui le più recenti novità in tema di ausilio all’infanzia.
Vediamo ora, cosa già prevedeva l’ordinamento.

5 – Congedo di maternità (astensione obbligatoria)
E’ il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice ha una serie di tutele legali e percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione.
Di regola, l’astensione è di 5 mesi (due prima del parto e tre dopo), salvo diverso provvedimento dell’Asl o espressa richiesta della gestante (massimo un mese prima del parto e quattro dopo).
L’indennità economica varia in funzione del profilo contributivo della madre (dipendente, autonoma Inps, co.co.co. o libera professionista con cassa privata).
Inoltre fino ad un anno di vita del pargolo la madre non può essere licenziata od essere adibita a lavori notturni (salvo specifiche casistiche).

6 – Astensione obbligatoria del padre
Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di due giorni, fruibili anche disgiuntamente. Il diritto del padre lavoratore si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dallo stesso anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Per la fruizione dello stesso, al padre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
E’ possibile per il padre, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima, anche astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi. In entrambi i casi al padre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione in relazione al periodo di astensione.

7 – Assegno per il nucleo familiare
Sono degli importi mensili erogati dal datore di lavoro per conto dell’Inps, ai lavoratori subordinati, che abbiamo un nucleo familiare composto secondo una delle tipologie previste dalla normativa, con un reddito da lavoro dipendente pari ad almeno il 70% del reddito complessivo della famiglia medesima.
In caso di nucleo atipico (es. famiglia convivente), prima della domanda al datore di lavoro, l’interessato deve presentare una richiesta di autorizzazione preventiva all’Inps.
Spetta anche ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di sostegno al reddito (Naspi), previa domanda ed erogazione diretta all’Inps.

8 – Permessi allattamento
Le lavoratrici subordinate hanno diritto fino ai 12 mesi di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:
2 ore al giorno di riposo per allattamento se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
1 ora al giorno di riposo per allattamento se l’orario stesso è inferiore alle 6 ore;
Non ne hanno diritto le colf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate, mentre il lavoratore padre non può richiedere l’allattamento se:
– la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
– la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale).

9 – Congedo parentale (astensione facoltativa)
I permessi per congedo parentale competono, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
– alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
– al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
– al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
– al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
L’indennità economica connessa invece spetta:
– entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
– dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
– dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.

Sul versanti fiscale infine, lo Stato riconosce una serie di detrazioni\deduzioni per le famiglie con figli.

10 – Detrazioni per figli
La detrazione per figli a carico compete a ciascuno dei genitori nella misura del 50 % e non può essere ripartita liberamente fra i due soggetti.
E’ tuttavia previsto che, in caso di accordo, la detrazione possa essere attribuita, nella misura del 100 %, al coniuge con il reddito più elevato. Tale detrazione può essere applicata anche nel caso in cui i figli abbiano percepito un reddito superiore all’importo indicato (€ 2.840,51), purchè soggetto a tassazione separata (sono a tassazione separata, ad esempio, il trattamento di fine rapporto, o alcuni redditi di capitale).
La massima detrazione prevista è di € 950,00 per ogni figlio, aumentata ad € 1220,00 per ogni figlio di età inferiore a 3 anni, di ulteriori € 400,00 in caso di figlio portatore di handicap. Tali importi, comunque da riproporzionare al reddito del contribuente, sono in ogni caso rapportati ai mesi (nel caso, ad esempio di figlio nato il 16 marzo dell’anno di imposta, la detrazione compete per 9/12).
Nel caso di 4 o più figli a carico è prevista una ulteriore detrazione di € 1200,00, applicabile per l’intero importo a prescindere dal numero di mesi, quale importo complessivo (non per ogni figlio).
Se i genitori sono separati (con separazione consensuale sia consensuale, sia giudiziale), e comunque in ogni caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (ad esempio, a seguito di divorzio), la ripartizione della detrazione può essere disciplinata in modo diverso, a seconda dell’affidamento dei figli.

11 – Detrazione asili nido
Alternativamente ai bonus visti ai punti 3 e 4, il TUIR consente la detrazione nel 730 od in Unico delle spese per l’asilo, per un importo pari al 19% della spesa sostenuta, con un limite di 632,00 euro per ciascun figlio. La detrazione si calcola quindi applicando il 19% su 632 euro, per cui è pari a 120 euro per ciascun figlio iscritto all’asilo di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni.

 

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