Con l’arrivo nella stagione primaverile si avvicina la scadenza del 30 maggio per la presentazione del modello 730, da parte dei soggetti interessati (lavoratori subordinati e pensionati).
Utilizzare il dichiarativo in commento, permette al contribuente di:
- non eseguire calcoli;
- non trasmettere il modello all’Agenzia delle Entrate, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all’ente pensionistico o all’intermediario cui il contribuente si è rivolto;
- ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- versare le somme a debito, direttamente dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) o dalla busta paga (a partire dal mese di luglio).
Possono utilizzare il Mod. 730:
- i pensionati ed i lavoratori dipendenti;
- coloro che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- i sacerdoti della Chiesa cattolica;
- i giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- le persone impegnate in lavori socialmente utili;
- i lavoratori a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno (compreso il personale della scuola con tale contratto di lavoro), con specifici requisiti temporali;
- i lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa, almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2012 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
- i produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP ed IVA.
dichiarando redditi:
- da lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- dei terreni e dei fabbricati;
- di capitale;
- di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- di altre tipologie assoggettabili a tassazione separata;
I termini per la presentazione sono:
– entro il 30 aprile se il modello è presentato già compilato con tutta la relativa documentazione al sostituto d’imposta;
– entro il 31 maggio se il modello è presentato ad un professionista abilitato, sia già compilato sia se si richiederà assistenza in merito.
Le principali novità presenti quest’anno nel modello, sono sinteticamente:
- l’introduzione della cedolare secca sugli affitti nel quadro B;
- la proroga dell’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi annui;
- la proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d’imposta entro € 141.90;
- l’eliminazione dell’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia, in luogo di cui si devono indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile ai fini del controllo della detrazione;
- la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti;
- l’introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 2011, di un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo;
- il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF e della cedolare secca per l’anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno;
- la possibilità di compensare con l’eventuale credito risultante dal dichiarativo, l’acconto (16/6) ed il saldo (16/12) IMU;Ai fini di una corretta gestione dell’onere dichiarativo e del connesso gravame fiscale, ogni contribuente deve fornire al sostituto di imposta o al professionista abilitato, tutta la documentazione comprovante le deduzioni o le detrazioni riportate nel modello, onde incorrere in rettifiche e per usufruire in todo dei numerosi sconti previsti dal T.U.I.R.
Fonte: Redazione
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