Con un pessimo tempismo ed un forte ritardo rispetto alla norma madre, finalmente è stato pubblicato dal Mef il decreto di riordino della disciplina sui comuni montani, con non poche ricadute negative sugli imminenti versamenti Imu.
Infatti, se per effetto del D.L. n. 16/2014, sui terreni agricoli non è dovuta la TASI a priori, l’analoga agevolazione ai fini Imu era ancorata all’allocazione del podere in una zona montana, per cui con la riqualificazione di queste ultime aree, saranno in molti a pagare su lotti ritenuti esenti in sede di acconto a giugno.
Entrando nello specifico, le nuove regole fissano tre fasce in base all’altitudine per riclassificare i comuni, e di conseguenza l’imponibilità dei terreni agricoli ivi presenti, ovvero:
– Altezza oltre 600 metri s.l.m.: sono “montani” al 100%, per cui l’esenzione è confermata anche per il 2014;
– Altezza tra 281 metri e 600 metri s.l.m.: sono considerati “parzialmente montani”, per cui l’Imu è dovuta da tutti i proprietari con la sola eccezzione di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza di settore;
– Altezza inferiore a 280 metri s.l.m.: i comuni in questa fascia perdono il regime di favore, per cui sono imponibili tutti i terreni a prescidende da requisiti soggettivi ed oggettivi.
Resta esclusa dalle disposizioni indicate solo la provincia autonoma di Bolzano che, al posto dell’Imu, ha introdotto l’imposta municipale immobiliare (IMI) dotata di regole proprie.
Riepilogando quindi, tutti i terreni agricoli situati ad una quota minore di 600 metri s.l.m., sono soggetti Imu dal 01/01/2014, con l’obbligo di regolarizzare il dovuto in una sola soluzione entro il 16/12 p.v., insieme alla scadenza del saldo dell’imposta. Unica deroga sotto tale altezza vige per gli I.A.P. con terreni siti oltre 280 metri s.l.m..
Per verificare il nuovo elenco è possibile consultare il sito dell’Istat al seguente link: elenco_comuni_montani_Istat
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