Con l’avvicinarsi della data fatidica del 03/11 prossimo, quando entreranno in vigore le nuove rigide norme sull’obbligo di annotazione sul libretto di circolazione dell’effettivo utilizzatore del mezzo se diverso dal proprietario, fioccano le pronuncie di prassi ministeriali e delle varie associazioni di categoria, già sul piede di guerra per l’ennesimo obolo burocratico.
Fulcro e nodo del contendere è l’art. 12, comma 1, lettera a) della Legge n. 120/2010, che così recitando:
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3
ha inposto dal prossimo 03/11 l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione civile di riferimento, i nominativi di quanti detengano ad uso esclusivo la disponibiltà per più di trenta giorni consecutivi nell’anno, di veicoli intestati a terzi.
In pratica, ciò si traduce nella necessità di trascrivere sul libretto di circolazione del mezzo, i dati dell’effettivo guidatore, ogni qualvolta si ecceda il limite temporale indicato, contando i giorni naturali e consecutivi di utilizzo, senza considerare l’eventualità di azzeramento a cavallo di due anni solari.
Con le circolare 15513/2014 e 23743/2014, il Dicastero dei Trasporti ha specificato però che, non avendo la norma valenza retroattiva, andranno registrati i soli atti posti in essere dall’effettiva entrata in vigore, con l’esclusione di quelli in favore di parenti conviventi di primo grado, conducenti muniti di apposito titolo autorizzativo (ncc, noleggi, ecc.) e per i mezzi aziendali concessi in uso come fringe benefit ai dipendenti.
Dal punto di vista dei veicoli invece, le annotazioni andranno fatte indistintamente su mezzi privati, di impresa o simili, siano essi autoveicoli, motoveicoli o rimorchi (compresi quelli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate), se utilizzati unicamente da una persona mentre, non andrà fatto nulla nei casi di guida promiscua di più utenti.
Riepilogando quindi, l’ambito applicativo riguarderà:
– le variazioni di denominazione dell’ intestatario (da intendendersi in senso ampio come proprietario, locatore, acquirente con patto di riservato dominio,ecc.) del mezzo;
– le variazioni delle generalità della persona fisica intestataria (cambi di residenza, correzioni anagrafucihe, ecc.);
– la temporanea disponibilità (a titolo di comodato, di affidamento in custodia giudiziale, ecc.) di un veicolo per oltre 30 giorni da parte di un soggetto non intestatario, salvo che la disponibilità richieda il possesso di titoli autorizzativi;
– le persone che hanno la disponibilità di veicoli intestati a soggetti giuridicamente incapaci (i minori e gli interdetti, legali o giudiziali).
Concretamente, chi rientra in questa casistica, entro 30 giorni dall’evento, dovrà andare in Motorizzazione ed effettuare l’ aggiornamento della carta di circolazione, ottenendo il talloncino adesivo con i nuovi dati da incollare sul libretto, con un costo di 25€: 16 euro a titolo di imposta di bollo, da versare preventivamente sul conto corrente postale 4028 e 9 euro quali diritti della Motorizzazione da versare sul conto 9001.
Infine, meritano menzione anche le sanzioni per gli inadempienti, variabili da euro 705 a euro 3.526, oltre l’immediato ritiro della carta di circolazione.
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