Dopo numerose indiscrezioni, finalmente lo scorso 24/04 è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legge n. 66/2014, contenente le tanto attese norme sulla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori ed imprese, più volte annunciate dal Governo.

Soffermandoci in queste righe sulla prima categoria di beneficiari degli sgravi in parola, per il 2014 (ad oggi le coperture coprono solo l’anno corrente ma nel testo si prevedono integrazioni strutturali nella legge di stabilità) ai lavoratori subordinati con reddito fino a 26mila € sarà riconosciuto un credito d’imposta sull’Irpef di 640€ da rapportarsi al periodo di lavoro nell’anno.

L’importo effettivo pertanto, sarà pari a 53,33€ mensili che solo grazie al cumulo dell’arretrato dei mesi da gennaio ad aprile consentirà di arrivare alla fantomatica soglia di 80€ pubblicizzata dall’Esecutivo.

Più tecnicamente, il riconoscimento del bonus fiscale è collegato ad alcune condizioni, ovvero:

– possesso di redditi da lavoro dipendente ed alcuni assimilati quali compensi dei soci lavoratori delle cooperative, indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, borse di studio ed assegni di formazione professionale, compensi per collaborazioni coordinate e continuative, remunerazioni dei sacerdoti, prestazioni erogate da forme di previdenza complementare, compensi percepiti dai LSU. Sono esclusi quindi i gettoni di presenza per cariche elettive di organi dello Stato e dell’UE, le pensioni ed i compensi per l’attività libero professionale intramuraria in convenzione col SSN;

– reddito complessivo ai fini Irpef inferiore a 26mila € annui, con la percezione piena fino a 24mila€. Oltre tale soglia il bonus sarà rapportato all’imponibile totale applicando la formula: 640 x (26.000 – reddito)/2000;

– l’effettiva esistenza di un debito d’imposta al netto delle detrazioni per lavoro dipendente: ciò in pratica esclude dal beneficio i percettori di redditi minori di 8mila € ed include coloro con elevati carichi di famiglia, pur ad imposta nulla.

 Fin qui il “burocratese” tipico del legislatore domestico: peccato però che la norma così proposta presenti non pochi scalini ove è facile inciampare.

In primis, è bene rilevare come l’aver voluto accostare il credito al periodo di lavoro dell’anno, postula implicitamente che in caso di assunzioni infra-annuali bisognerà riproporzionare ai giorni (mesi?) effettivi di prestazione lo spettante, con l’accortezza di dover comunicare al nuovo datore di lavoro la fruizione o meno del beneficio nei periodi precedenti.

Es.: rapporto di lavoro da gennaio a marzo e da aprile a ottobre: credito spettante pari a 640/12*3 + 640/12*7= 533 €;

Analoga problematica si evidenzia se si analizza il requisito reddituale, ove nel caso di più rapporti di lavoro (lavoratore part-time con due contratti o studente\lavoratore che percepisce una borsa di studio), il sostituto di imposta che eroga il bonus non conosca la reale situazione del dipendente. In pratica, potrebbe accadere che mensilmente l’interessato percepisca per ogni rapporto il bonus oppure che al 31/12, la somma dei vari redditi superi le fasce richiamate, con l’ovvio recupero in sede di conguaglio del surplus indebito in entrambi i casi.

Molta attenzione poi andrà posta al calcolo del reddito complessivo in corso d’anno in quanto, la stima dovrà tener conto, oltre dell’andamento medio della retribuzione su 12 mensilità, degli eventuali emolumenti differiti (XIII e XIV), premi aziendali e benefit vari, non ancora corrisposti.

Altra particolarità infine, è la previsione di far erogare il credito ai sostituti d’imposta, che lascia fuori dalla percezione dell’emolumento l’amplia platea dei lavoratori domestici – colf e badanti – che, sebbene rientrino a pieno titolo nei requisiti citati, non subendo alcuna trattenuta\anticipazione dal proprio datore di lavoro persona fisica, hanno con l’incognita di non sapere come recuperare lo spettante. Stesso limbo in cui potrebbe incorrere chi, avendo lavorato per i primi 4 mesi dell’anno, ha maturato regolarmente il credito, ma ha perso il lavoro nel mese di maggio.

Alla luce delle incognite illustrate, forse sarà proficuo chiedere di attendere i chiarimenti di prassi, prima di pretendere il credito dal proprio datore di lavoro.

 

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