Conclusa con i conguagli di imposta di luglio ed agosto la campagna dichiarativa 730/2014 (per il modello unificato c’è tempo fino al prossimo 30/09), se ci si è accorti di errori di compilazione o di calcolo nel prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3), è possibile tramite gli intermediari abilitati presentare un modello 730 rettificavo per sanare l’inconveniente.
Nello specifico, le situazioni che si possono generare sono tre, tutte solubili con uno specifico modello, ovvero:
– errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero l’invarianza contabile rispetto al 730 originario: generano un conguaglio di vantaggio per il contribuente (730 integrativo a favore – tipo 1), che sebbene non sospenda le operazioni derivanti dal 730 originario (compresa la nuova procedura senza sostituto di imposta) consentono all’interessato di ricevere le differenze positive con la retribuzione di dicembre dell’anno corrente. Gli intermediari incaricati hanno l’obbligo di rielaborare ed inviare al sostituto d’imposta il 730-4 integrativo entro il 10 novembre dell’anno;
– anomalie collegate ai dati del sostituto d’imposta: è la situazione più semplice, in quanto la correzione non incide sui risultati contabili del conguaglio ma solo sui dati identificativi del sostituto di imposta (730 integrativo – tipo 2). In questo caso ad effettuare la correzione deve essere lo stesso intermediario che ha commesso l’errore ed i conguagli di imposta sono completati con la prima retribuzione utile;
– correzione a favore del contribuente con anomalia nei dati del sostituto d’imposta: è la situazione generata dalla somma delle due casistiche precedenti (730 integrativo a favore – tipo 3), ove non il conguaglio positivo del contribuente non è mai stato liquidato per mancata identificazione del sostituto di imposta. Anche in questo caso a sanare l’irregolarità deve essere il medesimo soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria.
Da ultimo va menzionata l’eventualità più scomoda per i contribuenti, ovvero quella da cui derivi una maggiore imposta a debito od un minor credito, che non può essere risolta con una delle modalità dette ma obbliga l’interessato a presentare il modello Unico Persone Fisiche (correttivo se entro il 30/09 od integrativo se entro il 31/12) ed a liquidare in via autonoma tramite F24 le imposte dovute.
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