Finalmente l’Istituto nazionale della Previdenza Sociale, con la circolare n. 29 dello scorso 10/02/2015, ha diramato le istruzioni operative per l’adesione al regime contributivo agevolato introdotto dall’ultima legge di stabilità.
Infatti come già detto su queste pagine, dal primo gennaio scorso, gli esercenti impresa, arti e professioni, in possesso dei requisiti necessari, possono aderire al nuovo regime fiscale “forfettizzato”, sostitutivo dei decaduti “minimi” ed “iniziative produttive”.
Tra le varie agevolazioni, siffatta novella consente agli iscritti alle gestioni ordinarie autonomi Inps, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nelle disposizioni in parola, in deroga alle regole ordinarie di calcolare l’onere previdenziale senza l’applicazione del livello minimo imponibile.
Semplificando quindi, i soli artigiani e commercianti entrati nel nuovo regime pagheranno i contributi in percentuale sul reddito forfetario, evitando di versare la cosidetta “quota fissa”, di cui abbiamo parlato in questo articolo di recente.
Di contro, resteranno esclusi dal beneficio contributivo i professionisti con cassa ordinistica e gli iscritti alla gestione separata, così come non ne potranno usufruire quanti già interessati da una specifica riduzione previdenziale, come:
– i titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, che scontano del 50% i contributi;
– i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, che hanno un abbattimento del 3% dell’aliquota standard.
L’Ente, per gestire le domande di adesione ha creato un’applicazione ad hoc sul cassetto previdenziale dei soggetti interessati, accessibile direttamente previa autenticazione o tramite intermediari abilitati, ove poter compilare ed inviare il relativo modulo online, perentoriamente entro il prossimo 28/02.
Oltre tale data infatti, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, salvo la possibilità di riproporre l’istanza l’anno prossimo per il 2016.
Importante è avere a mente che la durata dell’opzione è annuale e pertanto ogni 12 mesi andrà rinnovata con le modalità suddette.
Passando alle cause ostative infine, il comma 82 della norma in disamina prevede che il regime previdenziale agevolato segua lo scorrere del regime fiscale forfettizzato, con la particolarità che una volta decaduti per carenza di requisiti, l’agevolazione contributiva non potrà più essere concessa anche al ripristino delle condizioni in quanto opzionale mentre all’inverso, è consentito ai fini fiscali entrare ed uscire dal regime forfettizzato in più annualità, essendo per legge un “regime naturale”.
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